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Il «collegato lavoro» alla manovra finanziaria 2009 (ddl 1167-b), approvato dal Senato dopo il sì definitivo della Camera, ha modificato l’art. 33 della legge 104/92. Il provvedimento, in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, stabilisce che: - a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, potranno godere dei tre giorni di permesso mensile retribuiti i parenti o affini di terzo grado solo qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; il coniuge, il genitore, il parente o affine entro il secondo grado, invece, possono continuare a godere dei tre giorni di permesso mensile, come stabilito in precedenza; - il diritto a fruire dei tre giorni di permesso non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità; per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente; - secondo il nuovo testo, il datore di lavoro o l’INPS possono richiedere controlli sulla sussistenza dei requisiti richiesti per godere dei permessi lavorativi e le Pubbliche amministrazioni dovranno comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica: a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini; b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità, il nominativo di quest’ultima, l’eventuale rapporto di dipendenza da un’amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell’assistito; c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita; d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell’età maggiore o minore di tre anni del figlio; e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell’anno precedente e per ciascun mese. Queste attività sono finalizzate all’istituzione di una banca dati, rispettando la privacy, monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi. - Scompaiono, inoltre, dalla normativa i requisiti di assistenza esclusiva e continuativa richiesti, in precedenza, nel caso il lavoratore non fosse convivente con la persona con disabilità. - Altra modifica apportata: nella scelta della sede di lavoro si può far valere la vicinanza al domicilio della persona da assistere e non più a quello del lavoratore. - Rimangono fermi gli obblighi previsti dal secondo comma dell’articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, dall’ottavo comma dell’articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e dal quarto comma dell’articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti l’invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l’indirizzo, rispettivamente all’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi, all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all’Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili.
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