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NOVITA’ CONGEDO STRAORDINARIO

Per fruire dei permessi per l’assistenza a disabili non è sempre necessaria la coabitazione. Infatti, il diritto al congedo spetta pure in caso di abitazione dei soggetti (chi presta e chi riceve assistenza) in dimore differenti, purché con residenza nello stesso comune, identico indirizzo e medesimo numero civico, ma (appunto) interni diversi. È quanto precisa il ministero del lavoro nella lettera circolare del 18 febbraio. I chiarimenti riguardano il congedo straordinario per l’assistenza di persone con handicap grave. Un congedo indennizzato, che spetta al coniuge, se convive con la persona gravemente disabile; ai genitori, naturali o adottivi, e agli affidatari di persone con disabilità per i quali è stata accertata la situazione di gravità; ai fratelli o alle sorelle (alternativamente) conviventi con il soggetto portatore di handicap grave; ai figli conviventi con la persona in situazione di disabilità grave. Il congedo ha la durata massima di due anni nell’arco della vita lavorativa che costituisce il limite complessivo fruibile, tra tutti gli aventi diritto, per ogni persona con disabilità grave. Il congedo può essere frazionato a giorni, settimane, mesi ed è retribuito con un’indennità pari all’ultima retribuzione in godimento o effettivamente percepita nell’ultimo mese che lo precede. La contribuzione figurativa e l’indennità spettano fino a un importo complessivo massimo pari, per il 2010 a euro 43.576,06 (euro 43.276,13 per il 2009). Per ottenere il permesso va presentata apposita domanda all’Inps in duplice copia. La copia che viene restituita dall’Inps per ricevuta va presentata al datore di lavoro. Alla domanda deve essere allegata la documentazione della Asl dalla quale risulti la gravità dell’handicap. Nella lettera circolare del 18 febbraio 2010, il ministero del lavoro ha stabilito che il diritto del figlio convivente a fruire del congedo straordinario retribuito per assistere il genitore disabile va riconosciuto anche in caso di non coabitazione tra gli stessi soggetti, ma con residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo, stesso numero civico anche se in interni diversi.

 

Fonte : Italia Oggi 26/2/2010





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