|
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 80, pubblicata nella gazzetta Ufficiale, I serie Speciale, n. 9 del 3 marzo 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ( Legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno, nonché dell’art. 2, comma 414, della medesima legge finanziaria 2008, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n.449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza di classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente. Specificatamente la legge finanziaria 2008, n. 244 prevede che “…il numero dei posti degli insegnanti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25% del numero delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007” modificando così la precedente normativa che prevedeva esplicitamente deroghe nell’assegnazione degli insegnanti di sostegno nei casi di alunni con disabilità particolarmente gravi. I dubbi di costituzionalità relativi all’art. 2 della suddetta legge finanziaria, ora finalmente riconosciuti fondati, sono stati sollevati dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana nell’ambito di un procedimento vertente tra il Ministero dell’Istruzione ed i genitori di una bambina, affetta da ritardo psicomotorio e crisi convulsive da encefalopatia grave, che avevano presentato ricorso contro il provvedimento con il quale l’amministrazione scolastica, in sede di formazione degli organici, aveva assegnato un docente di sostegno solo per 12 ore settimanali anziché per le 25 ore assegnate in precedenza. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 80/2010 precisa che “i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo. Vi sono, infatti, forme diverse di disabilità: alcune hanno carattere lieve ed altre grave. Per ognuna di esse è necessario, pertanto, individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona. Ciascun disabile è coinvolto in un processo di riabilitazione finalizzato ad un suo completo inserimento nella società processo all’interno del quale l’istruzione e l’integrazione scolastica rivestono un ruolo di primo piano”. La Corte nella motivazione della sentenza afferma, inoltre, che “ la scelta operata dal legislatore, in particolare quella di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato, non trova alcuna giustificazione nel nostro ordinamento , posto che detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave. La ratio della norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno è, infatti, quella di apprestare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità …Le disposizioni impugnate si appalesano irragionevoli e sono , pertanto, illegittime nella parte in cui, stabilendo un limite massimo invalicabile relativamente al numero di ore di insegnamento di sostegno, comportano automaticamente l’impossibilità di avvalersi, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, di insegnanti specializzati che assicurino al disabile grave il miglioramento della sua situazione nell’ambito sociale e scolastico”. A seguito di questa importante sentenza della Corte Costituzionale anche il mondo politico si mobilita per l’assunzione dei docenti di sostegno. L’on.le Teresio Delfino (UDC) il 2 marzo scorso ha presentato una interrogazione parlamentare con la quale, facendo riferimento all’incostituzionalità della norma contenuta nella legge finanziaria 2008, sprona il Governo ad adottare iniziative volte ad introdurre una revisione della norma e procedere alla stabilizzazione degli insegnanti di sostegno attualmente in servizio.
|