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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: ABROGATE LE DECURTAZIONI RETRIBUTIVE PER I DIPENDENTI CHE USUFRUISCONO DEI PERMESSI PREVISTI DALLA L. 104/92 PER ASSISTERE FAMILIARI DISABILI.

L’art. 17, comma 23 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78 (provvedimenti anticrisi) – in quale in sede di conversione in legge potrebbe subire modifiche, apporta importanti variazioni all’art. 71 del decreto-legge n. 112 del 25/06/2008 convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.

In particolare l’art. 17 del suddetto provvedimento al comma 23 lettera d) abroga il comma 5 del suddetto provvedimento che prevedeva l’esclusione dalla distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione collettiva (ovvero gli incentivi ed i premi che hanno un peso sostanziale nella retribuzione dei pubblici dipendenti) , in occasione di assenze per malattia o di  permessi per assistere  familiari con handicap grave ai sensi dell’art. 33, comma 3 della Legge 104/92. 

Gli effetti di tale abrogazione concernono esclusivamente le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto (cioè dal 1° luglio 2009).

Altra novità contenuta nello stesso articolo 17 (comma 23 lettera c) riguarda i controlli in ordine alla sussistenza delle malattie del dipendente. Vengono abrogate le fasce orarie (dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi) delle visite “fiscali” previste dall’articolo 71, comma 3, della Legge 133/2008.
Inoltre, le certificazioni mediche, relative alla malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni , e dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, potranno essere rilasciate non solo da medici di struttura pubblica, ma anche da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.





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