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A richiesta di chiarimenti riguardanti gli effetti derivanti dalla vendita anticipata degli autoveicoli acquistati con l’aliquota IVA agevolata al 4%, l’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili ha fatto presente che l’articolo 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che in caso di vendita o di cessione a titolo gratuito di detti autoveicoli prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto è dovuta la differenza fra l’imposta prevista in assenza della agevolazione e quella pagata all’atto dell’acquisto. Questa disposizione non si applica ai disabili che, in seguito a mutate necessità dipendenti dal proprio handicap, cedano il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti. Sull’argomento è intervenuta una recente risoluzione dell’Agenzia delle entrate, la quale chiarisce che la norma sopra citata non si applica neanche nel caso di decesso del disabile avvenuto prima che sia trascorso il periodo di due anni dall’acquisto del veicolo e l’erede che ne sia venuto in possesso decide di venderlo. Ciò in quanto, nel caso ipotizzato, al pari di quello precedente, non si rinviene l’intento elusivo.
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