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SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE STABILISCE UN NUOVO PRINCIPIO CHE INTERESSA GLI INVALIDI CIVILI TOTALI O PARZIALI CHE RAGGIUNGONO I 65 ANNI DI ETA'

Una recente sentenza della Corte di cassazione ha stabilito un nuovo principio che interessa gli invalidi civili totali o parziali che raggiungono l’età di 65 anni, al compimento della quale cessa la pensione di inabilità o l’assegno mensile di cui erano in godimento e che vengono  trasformati in pensione sociale o in assegno sociale.

Secondo le disposizioni a suo tempo impartite dal Ministero dell’interno e poi applicate dall’INPS, non si procede a detta trasformazione nel caso in cui l’invalido abbia presentato domanda di pensione di inabilità o di assegno mensile nell’ultimo mese antecedente al compimento del 65° anno di età. Ciò nella considerazione che, in base alle norme contenute negli articoli 12 e 13 della citata legge n. 118, la pensione di inabilità o l’assegno mensile decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, per cui nel caso prospettato non può farsi luogo alla concessione di neppure un rateo della suddetta pensione o assegno e quindi alla loro trasformazione in pensione sociale o assegno sociale.

La prassi finora seguita è stata nettamente disattesa dalla Corte di cassazione, la quale considerando che la regola che differisce la corresponsione del trattamento assistenziale al primo giorno del mese successivo a quello di maturazione delle condizioni per la tutela assistenziale non può essere estesa al di là dei casi in cui è stata espressamente enunciata, ha affermato il seguente principio di diritto.

“Nel caso in cui gli elementi costituitivi del diritto alla pensione di inabilità prevista dall’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, siano maturati prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età e la relativa domanda amministrativa sia stata proposta prima di tale data, la sostituzione della pensione d’inabilità con la pensione sociale, prevista dall’art. 19 della medesima legge, opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno, anche se ciò comporta che non venga pagato neanche un rateo della pensione d’inabilità e si debba corrispondere direttamente al pensione sociale”

Ovviamente, il principio vale anche per la trasformazione della pensione di inabilità o dell’assegno mensile in assegno sociale.





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