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Si informa che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e di una recentissima risoluzione del Ministero del lavoro, la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104 non è obbligato a prestare lavoro notturno. Deve intendersi per lavoro notturno quello prestato dalla mezzanotte alle cinque del mattino, mentre per lavoratore notturno deve intendersi il lavoratore che durante il suddetto periodo notturno svolge almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale.
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