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RILEVANZA DEL REDDITO DELL’ANNO IN CORSO AI FINI DEL DIRITTO ALLA PENSIONE E ALL’ASSEGNO MENSILE DEGLI INVALIDI CIVILI.

Una importante modifica è stata introdotta dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 207, che all’articolo 35, comma 9, stabilisce che “in sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell’anno in corso, dichiarato in via presuntiva”.

Come è noto, ai fini dell’accertamento delle condizioni reddituali previste per il diritto alla pensione e all’assegno mensile degli invalidi civili, dei ciechi civili e ai sordi, fino ad ora si è fatto riferimento al reddito percepito dall’interessato nell’anno precedente, in rapporto al limite stabilito nell’anno in cui la prestazione deve essere corrisposta.

Per effetto della norma sopra citata, in sede di prima liquidazione deve considerarsi, a partire dal 1° marzo 2009, il reddito dell’anno relativo alla decorrenza della pensione o dell’assegno, cioè  il reddito dell’anno in corso dichiarato dall’interessato in via presuntiva.

L’INPS, con messaggio n. 6617  del 24/3/2009, ha preannunciato l’emanazione di una circolare nella quale saranno fornite specifiche istruzioni in materia, anche con riferimento alle eventuali riliquidazioni di prestazioni  liquidate con decorrenza marzo 2009.





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