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In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 26 gennaio 2009 che ha riconosciuto il diritto al congedo, di cui all’art.42, comma 5 D.Lgs 151/2001, al figlio convivente del portatore di handicap grave, qualora non vi siano altri soggetti idonei a prendersene cura, l’INPS ha diramato una circolare (n. 41 del 16 marzo 2009) che riassume, in ordine di priorità, i soggetti e le condizioni per poter accedere al suddetto beneficio. SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL CONGEDO STRAORDINARIO Hanno titolo a fruire del congedo in argomento i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità: a) coniuge della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa; b) genitori, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni: · il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge; · il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo; · il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame; c) fratelli o sorelle – alternativamente - conviventi con il soggetto portatore di handicap grave, in caso si verifichino le seguenti due condizioni: 1) il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni: · il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo; · il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame; 2) entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili; d) figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave, in caso si verifichino le seguenti quattro condizioni: 1) il genitore portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni: · il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo, · il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame; 2) entrambi i genitori del portatore di handicap siano deceduti o totalmente inabili; 3) il genitore portatore di disabilità grave non abbia altri figli o non conviva con alcuno di essi, oppure laddove abbia altri figli conviventi, ricorra una delle seguenti situazioni: · tali figli (diversi dal richiedente il congedo) non prestino attività lavorativa o siano lavoratori autonomi; · I figli conviventi (diversi dal richiedente il congedo) abbiano espressamente rinunciato a godere del congedo in esame per il suddetto genitore nel medesimo periodo; 4) il portatore di disabilità grave non abbia fratelli o non conviva con alcuno di essi, oppure, laddove abbia un fratello convivente, ricorra una delle seguenti situazioni: · il fratello convivente non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo; · il fratello convivente abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.
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