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Estensione del diritto al congedo straordinario al figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave: circolare esplicativa INPS

In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 26 gennaio 2009 che ha riconosciuto il diritto al congedo, di cui all’art.42, comma 5 D.Lgs 151/2001, al figlio convivente del portatore di handicap grave, qualora non vi siano altri soggetti idonei a prendersene cura, l’INPS ha diramato una circolare (n. 41 del 16 marzo 2009) che riassume, in ordine di priorità, i soggetti e le condizioni per poter accedere al suddetto beneficio.

 

 

SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL CONGEDO STRAORDINARIO

 

Hanno titolo a fruire del congedo in argomento i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:

 

a)  coniuge della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa;

 

b)   genitori, naturali o adottivi e affidatari,  del portatore di handicap grave nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

 

·         il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge;

·         il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;

·         il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso 

          soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;

 

 c) fratelli o sorelle –  alternativamente - conviventi con il soggetto portatore di handicap grave, in caso si verifichino le seguenti due condizioni:

 

1)  ­il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge,  ricorra una delle seguenti situazioni:

·         il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;

·        il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;

 

2)  entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili;

 

d)   figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave, in caso si verifichino le seguenti quattro condizioni:

 

1) il genitore portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge,  ricorra una delle seguenti situazioni:

·         il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,

·         il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e  nei medesimi periodi del congedo in esame;

2) entrambi i genitori del portatore di handicap siano deceduti o totalmente inabili;

 

3)  il genitore portatore di disabilità grave non abbia altri figli o non conviva con alcuno di essi, oppure laddove abbia altri  figli conviventi, ricorra una delle seguenti situazioni:

·        tali figli (diversi dal richiedente il congedo) non prestino attività lavorativa o siano lavoratori autonomi;

·        I figli conviventi (diversi dal richiedente il congedo)  abbiano espressamente rinunciato a godere del congedo in esame per il suddetto genitore nel medesimo periodo;

 

4)  il portatore di disabilità grave non abbia fratelli o non conviva con alcuno di essi, oppure, laddove  abbia un fratello convivente,  ricorra una delle seguenti situazioni:

·        il fratello convivente non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;

·        il fratello convivente abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.





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